Il Ddl n. 2085-B del 2017 ha stabilito che, contrariamente alla normativa previgente, secondo la quale una farmacia poteva essere intestata unicamente a persone fisiche, società di persone, società cooperative e società a responsabilità limitata i cui proprietari dovevano essere necessariamente farmacisti che avessero conseguito relativa idoneità in un concorso per sedi farmaceutiche, anche una società di capitali potrà essere proprietaria di una farmacia e delle relative autorizzazioni al suo esercizio.
La direzione di una farmacia gestita da una società dovrà essere comunque affidata ad un farmacista.
Dovrà essere sempre e comunque un farmacista ad occuparsi della vendita dei medicinali e del servizio di assistenza ai consumatori.